Sanzioni per violazione al Codice della Strada

Per ogni chiarimento relativo a verbali emessi per violazione al C.d.S. il diretto interessato dovrà presentarsi al Comando Polizia Locale durante l’orario di apertura degli uffici.

DESCRIZIONE:

Per ogni chiarimento relativo a verbali emessi per violazione al C.d.S. il diretto interessato dovrà presentarsi al Comando Polizia Locale durante l´orario di apertura degli uffici.

COSA FARE:

Multe: pagamento ridotto entro 5 giorni

Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 nr. 69 (“decreto del fare”) approvata venerdì 9 agosto 2013 (prevista per il 20 agosto 2013) è stata introdotta la possibilità di ottenere uno sconto del 30% sull’importo della violazione se pagata entro i primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Sarà quindi possibile pagare in forma agevolata solo per i primi 5 giorni dalla data di:

  • accertamento della violazione: è il caso in cui il trasgressore viene fermato dalla pattuglia e apprende immediatamente della violazione tramite la cosiddetta contestazione immediata;
  • notifica del verbale: quando il verbale viene consegnato successivamente all’indirizzo dell’obbligato in solido/proprietario del veicolo.

Nel caso di avviso di accertamento sui veicoli in sosta vietata e considerato spirito e obiettivi che la norma intende raggiungere, la Polizia municipale di Verona ammette per analogia il pagamento agevolato anche nei cinque giorni successivi alla data di accertamento della violazione al divieto di sosta.

Trascorsi i cinque giorni il comando attiverà le procedure di individuazione del proprietario per la notifica del verbale: l’obbligato in solido/proprietario del veicolo riceverà perciò a casa la notifica degli atti e sarà tenuto a pagare le relative spese.

Quando è ammesso il pagamento agevolato?

ammesso per tutte le violazioni al codice della strada – anche quelle (maggiorate di 1/3) – commesse in orario notturno solo se:

  • è consentito il pagamento in misura ridotta
  • non è prevista la sospensione della patente o confisca del veicolo.

Trascorsi 5 giorni – successivi alla data della violazione, della contestazione o della notifica – il trasgressore perde la possibilità di pagare in forma ridotta.
Oltre all’importo intero, quando previsto saranno addebitate anche le spese di procedimento e di notifica.

Come calcolare i 5 giorni?

A partire dal giorno della violazione – che non si conteggia – il beneficio dei cinque giorni successivi termina alla mezzanotte del quinto giorno.
Qualora il quinto giorno fosse festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Circolare Ministero dell’interno: http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2016-SERV_POLST(n__00227_del_14_01_2016-Pagamento_sanzioni_al_CdS_con_bonifico_e_strumenti_elettronici).pdf

Costi e modalità di pagamento

Qualora il trasgressore si avvalga dell'home banking o altri analoghi strumenti elettronici, il pagamento della sanzione pecuniaria si intende eseguito alla data di accredito dell'importo sul conto dell'ente che ha accertato l'infrazione
Contenuto inserito il 17/05/2017 aggiornato al 14/03/2018

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