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Ordinanza di Regione Lombardia: nuove misure fino al 13 aprile
Ecco in sintesi le misure adottate con l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 521/2020 in merito a SPOSTAMENTI, PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI, valide fino a lunedì 13 aprile compreso.
Per la cittadinanza, è importante sapere che:
A) DEVONO ESSERE COPERTI NASO E BOCCA: ogni qualvolta si esce dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando LA MASCHERINA O, IN SUBORDINE, QUALUNQUE ALTRO INDUMENTO A COPERTURA DI NASO E BOCCA, CONTESTUALMENTE A UNA PUNTUALE DISINFEZIONE DELLE MANI. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE di almeno un metro;
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° C, è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
C) resta consentito svolgere individualmente ATTIVITÀ MOTORIA nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui si ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI:
1) COMMERCIO AL DETTAGLIO esplicitate all’articolo 1.2 in allegato;
2) ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE esplicitate all’articolo 1.3 in allegato;
3) ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE esplicitate all’articolo 1.4 in allegato.
Il mancato rispetto delle misure di cui all’Ordinanza regionale allegata è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, n. 19.