Covid19: Fine dello stato di emergenza, cosa cambia dal 1° aprile: le date e le nuove regole- Nuovo decreto- Legge del 24 marzo

Il 31 marzo termina lo stato di emergenza e con il decreto-Legge n.24 firmato dal Presidente della Repubblica “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dal primo aprile entrano in vigore nuove regole in ambito scuola e lavoro e sul Green Pass base o rafforzato:

GREEN PASS RAFFORZATO dal 1° al 30 aprile

  • Al chiuso, piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere;
  • convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, al chiuso, nonché feste comunque denominate;
  • sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo e discoteche, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

 

GREEN PASS BASE dal 1° al 30 aprile

  • mense e catering continuativo,
  • ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, eccetto la ristorazione all’ interno di alberghi,
  • concorsi pubblici e concorsi di formazione
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti
  • partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, nonché  eventi e competizioni sportive che si svolgono all’ aperto

 

NESSUN GREEN PASS dal 1° aprile

  • consumo di cibo e bevande all’ aperto,
  • attività sportive outdoor
  • negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei
  • hotel ( solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde)
  • trasporto pubblico locale, metropolitane, autobus e tram.

LAVORATORI dal 1° aprile

  • fino al 30 aprile, accesso ai luoghi di lavoro con green pass base,
  • fino al 30 giugno è possibile ricorrere allo smartworking semplificato,
  • obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022 per personale della scuola, università, comparto di sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale e penitenziaria, corpi forestali. Per il personale e delle RSA l’obbligo è fino al 31 dicembre 2022

SCUOLA

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

 

QUARANTENE E ISOLAMENTO

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Tuttavia, non cambia la tempistica dell’isolamento: un positivo dovrà restare a casa almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale negatività e uscire

 

 

Si ricorda che gli aggiornamenti e i servizi attivi sul territorio sono disponibili qui.

Contenuto inserito il 31/03/2022
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