Covid-19 aggiornamento: Nuovo Decreto-Legge 7 gennaio 2022, Lavoro e Scuole

Il Presidente della Repubblica ha firmato  il  DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 con oggetto  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Si mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Super Green Pass

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. 

Gli over 50 senza super green pass, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, non ricevono più lo stipendio né altri emolumenti e possono essere sospesi per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, ma senza conseguenze disciplinari e anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali “fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” , ovvero, non vige  l’obbligo di green pass per lavoratori e clienti dei negozi di alimentari e farmacie

  • lavoratori e clienti dei servizi alla persona, come estetisti e parrucchieri e loro clienti: dal 20 gennaio

  • lavoratori e clienti di servizi commerciali e finanziari, come le banche: dal 1° febbraio al 31 marzo

  • lavoratori e clienti di negozi e centri commerciali: dal 1° febbraio al 31 marzo

  • lavoratori e utenti di uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni, Poste, Inps, Inail, ecc: dal 1° febbraio al 31 marzo.

Smart working: massima flessibilità consentita sia per la Pubblica Amministrazione sia per i privati, si potranno addottare gli schemi di lavoro agile, ( lavoro a distanza) a seconda delle proprie normative e regolamentazioni contrattuali

Scuola: cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Per approfondimenti si rimanda ai link:

Si ricorda che gli aggiornamenti e i servizi attivi sul territorio sono disponibili qui.

Contenuto inserito il 08/01/2022
AGG
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