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Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1: Le misure restrittive dal 7 al 15 gennaio 2021
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il nuovo Decreto Legge del 5/01/2021 n.1, ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento entra in vigore dal 6/01/2021.
In sintesi:
Nei giorni 7 e 8 Gennaio 2021 si applicheranno le misure previste per la «zona gialla rafforzata»:
- vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, salute e necessità,
- vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione. Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Libero lo spostamento all’interno della propria Regione,
- negozi aperti. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Nei giorni prefestivi e festivi del 9 e 10 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020):
- divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo,
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in un raggio di 30 km ad eccezione dei capoluoghi di provincia,
- chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentita la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00,
- negozi aperti. Chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
Dall’11 gennaio 2021 scatta la divisione in fasce di colori sulla base dei nuovi dati del contagio Covid-19 e dei nuovi parametri validati dal Comitato tecnico-scientifico.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta «zona rossa », è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
In merito alle Scuole e Università:
- didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021: per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie,
- didattica in presenza al 50 % dall’ 11 gennaio: per le scuole secondarie,
- si svolgono a distanza le attività delle Università: possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività, quali esami, prove e sedute di laurea.
Per approfondimenti sulla pubblicazione del Decreto-Legge del 5 gennaio 2021, n.1, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/ e nello specifico al link: https://bit.ly/35ieqnD
Si ricorda che gli aggiornamenti e i servizi attivi sul territorio sono disponibili qui.