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CORONA VIRUS: ultimi aggiornamenti al 22 marzo 2020
A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 22/03/2020 qui sotto allegato e valido fino al 03/04/2020, di seguito una sintesi delle nuove misure di maggiore interesse per il Comune di Senago, che comprendono dunque il DPCM 22/03/2020, l’Ordinanza n. 514 del Presidente di Regione Lombardia del 21/03/2020 e l’Ordinanza del Sindaco di Senago del 20/03/2020:
– SPOSTAMENTO PERSONE FISICHE: DIVIETO di spostamento per le persone fisiche con mezzi propri o pubblici dal comune in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
– APPROVVIGIONAMENTI: OBBLIGO DI RISERVA a un solo componente per nucleo famigliare di approvvigionamento di generi alimentari e farmaceutici e dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 22/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale disposizione non si applica tuttavia ai nuclei monogenitoriali, impossibilitati ad affidare i minori a terzi come da Ordinanza del Sindaco n. 18 del 20/03/2020;
– PARCHI PUBBLICI, SPORT E DEIEZIONI ANIMALI: È VIETATO l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco e ai giardini pubblici. NON È CONSENTITO svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Sono altresì VIETATI lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio come da Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21/03/2020; se nei pressi della vostra residenza o domicilio vi è un’area cani, può essere utilizzata purchè sia evitata la presenza di più di 2 persone contemporaneamente nel rispetto delle distanze di sicurezza e con l’obbligo di permanenza non superiore ai 10 minuti come da Ordinanza del Sindaco n.18 del 20/03/2020;
– DIVIETO ASSEMBRAMENTI: sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00 come da Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21/03/2020;
– ATTIVITÀ COMMERCIALI: sono SOSPESE tutte le attività commerciali, tranne quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020 e del DPCM del 11/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia Allegato 1 del 21/03/2020. Si specifica che le edicole, i tabaccai e ogni altro esercizio in cui nei periodi ordinari si svolgono giochi leciti che prevedono vincite in denaro, ivi compresi i distributori automatici, hanno pertanto l’obbligo della SOSPENSIONE IMMEDIATA di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo New Slot, Gratta e Vinci, Lotto, 10 e Lotto, Superenalotto ecc.);
– ATTIVITÀ INDUSTRIALI: sono SOSPESE tutte le attività industriali, tranne quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Si precisa che tutte le attività di cui sopra sono SOSPESE, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
– Restano CONSENTITE le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MILANO;
– NON SONO SOSPESE le attività che erogano servizi di pubblica utilità o di servizi essenziali e i relativi trasporti;
– ATTIVITÀ IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO: sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MILANO;
– STUDI PROFESSIONALI: sono CHIUSE tutte le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza come da Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21/03/2020;
– Le imprese le cui attività sono SOSPESE per effetto del DPCM 22/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25/03/2020 compresa la spedizione delle merci in giacenza;
– LAVORO AGILE: In ordine alle attività produttive si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 7 strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
– CANTIERI: è disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza come da Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21/03/2020;
– STRUTTURE ACCOGLIENZA OSPITI: sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento come da Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21/03/2020, come modificata dall’ordinanza 515 del 22/03/2020;
– SERVIZI BANCARI – FINANZIARI – ASSICURATIVI – ATTIVITÀ SETTORE AGRICOLO: restano GARANTITI, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e assicurativi, si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti;
– CONSEGNE A DOMICILIO RISTORAZIONE: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto come da Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21/03/2020;
Eventuali e ulteriori aggiornamenti saranno debitamente e prontamente comunicati.