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CORONAVIRUS: Nuove disposizioni del DPCM in vigore dal 04/05/2020 – SINTESI
A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 26/04/2020 qui sotto allegato e valido dal 04/05/2020 fino al 17/05/2020, di seguito una sintesi delle nuove misure, PER LE QUALI SI RICORDA CHE BISOGNA ADOTTARE SEMPRE E COMUNQUE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE E LE BUONE NORME DI PREVENZIONE:
1) MOBILITÀ
- per ogni spostamento deve essere rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti;
- è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una
Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; - è obbligatorio per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane (età superiore a 65 anni) o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie come le mascherine (mascherine di comunità o mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e la copertura del naso) le quali si aggiungono alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani). Sono esenti dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- regole specifiche per l’ingresso in Italia (art. 4), transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5), per le navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6) e per il trasporto pubblico di linea (art. 7).
2) SPORT
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- ALLENAMENTI: sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali (siamo in attesa delle linee guida);
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
3) EVENTI E FUNZIONI
- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE: sospese;
- LUOGHI DI CULTO: apertura condizionata all’adozione e al rispetto delle misure di distanziamento sociale e di prevenzione;
- CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE: sospese. Sono consentite solo le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da
svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4) ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICHE
- BIBLIOTECA COMUNALE: chiusa;
- SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: sospesi;
- ATTIVITÀ DIDATTICA: i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- PATENTE: gli esami di idoneità sono sospesi;
- CSE di via Pacinotti e CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI: le attività riprenderanno a partire dal 04/05/2020. Siamo in attesa di precise disposizioni da parte dei Piani di Zona (art. 8).
5) ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
6) COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- COMMERCIO AL DETTAGLIO: sospeso, fatta eccezione delle attività di cui all’all. 1 del DPCM;
- MERCATI: consentiti all’aperto e per la vendita di soli generi alimentari (verranno fornite specifiche disposizioni dal Comune di Senago);
- RISTORAZIONE: consentite le sole attività da asporto e di consegna a domicilio;
- SERVIZI ALLA PERSONA: sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti). Le attività consentite sono individuate nell’all. 2 del DPCM;
- garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE: l’all. 3 del DPCM riporta l’elenco di tutte le attività (con il rispettivo codice ATECO) che possono riaprire. Quelle escluse (che quindi riprendono la loro attività a partire dal 04/052020) possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27/04/2020.
- MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI: contenute nell’all. 5 del DPCM.