CORONA VIRUS: ultimi aggiornamenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DECRETO 8 MARZO 2020

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 08/03/2020 qui sotto allegato, di seguito riepilogate le nuove misure di maggiore interesse per il Comune di Senago.

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA: tali disposizioni producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

  1. EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Lombardia, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. PERSONE ANZIANE: è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1 lettera d);
  4. DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  5. ATTIVITÀ SPORTIVE: sospese tutte le attività, ad eccezione delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le Associazioni e Società sportive, A MEZZO DEL PROPRIO PERSONALE MEDICO, devono garantire CONTROLLI IDONEI A CONTENERE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS;
  6. EVENTI: sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse ecc. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  7. SERVIZI EDUCATIVI: tutti sospesi, compresi scuole di ogni ordine e grado e l’Università per gli Anziani. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi forma di aggregazione alternativa;
  8. LUOGHI DI CULTO, CIVILI E RELIGIOSI: l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, COMPRESE QUELLE FUNEBRI (matrimoni e funerali);
  9. BIBLIOTECA COMUNALE: chiusa al pubblico;
  10. RISTORANTI E BAR: sono consentite le attività dalle 06:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  11. ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE: sono consentite le attività commerciali diverse da bar e ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali, organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  12. ATTIVITÀ ARTIGIANALI: tutte aperte; il gestore dei richiamati esercizi deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  13. MEDIE- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E MERCATI: nei giorni feriali, tutti aperti; il gestore dei richiamati esercizi deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali, organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. Nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica) sono chiuse; la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  14. PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI BENESSERE (fatta eccezione per l’erogazione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), CENTRI CULTURALI – SOCIALI E RICREATIVI: sospesi;
  15. ESAMI PATENTE DI GUIDA: sospesi come da art. 1 comma t) del presente decreto.

Eventuali e ulteriori aggiornamenti saranno debitamente e prontamente comunicati.

SI COMUNICA CHE AL MOMENTO, SUL TERRITORIO DI SENAGO, NON SONO PRESENTI CASI DI CONTAGIO DI CORONAVIRUS.

Allegati

DPCM 8 marzo 2020 [PDF - Ultima modifica: 09/03/2020]

Contenuto inserito il 02/03/2020
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