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Fondo di solidarietà per i mutui accesi per l’acquisto della prima casa
La legge n. 244/2007 ha istituito presso il M.E.F. il Fondo di Solidarietà per i mutui acquisto della prima casa, che garantisce ai mutuatari in difficoltà economica temporanea la possibilità di sospendere il pagamento delle rate ovvero la possibilità di rimandare il pagamento fino a due volte e per una durata complessiva di 18 mesi, secondo quanto indicato dalla successiva legge del 27 aprile 2013, che ha reso operativo il Fondo.
Per poter beneficiare della sospensione delle rate è necessario che, nei tre anni precedenti alla richiesta, si siano verificati eventi precisi:
- la perdita del lavoro,
- un handicap grave o comunque una condizione di non autosufficienza,
- il decesso del titolare del mutuo.
In tutti i casi non è prevista agevolazione se l’ISEE supera i 30.000 euro o l’importo del mutuo supera € 250.000.
A queste condizioni va aggiunto che è necessario avere pagato le rate del mutuo almeno per un anno al momento della richiesta e non avere accumulato più di 90 giorni di ritardo sul pagamento. Per il caso morte del mutuatario la richiesta di sospensione può essere inoltrata dall’erede che subentra al pagamento delle rate.
La domanda può essere inoltrata direttamente presso la Banca fornendo la documentazione richiesta, al fine di ottenere l’approvazione da parte di Consap e quindi l’accesso al Fondo.
Il decreto “Milleproroghe” del 2018 ha inoltre stabilito il rinnovo per gli anni 2019 e 2020 dell’accordo firmato nel 2015 tra ABI, MISE, MEF e Associazioni dei Consumatori che prevede la possibilità, per chi ha perso il lavoro o ha subito una drastica riduzione dell’orario, di sospendere il rimborso della quota capitale del mutuo per un massimo di 12 mesi, continuando a corrispondere in quel periodo solo la quota interessi. La durata del piano di ammortamento viene prolungata del numero di mesi corrispondente alla sospensione.